L’art. 83 primo comma del codice degli appalti dispone che, quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
Il comma successivo specifica che il bando elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia, deve essere appropriato.
Infine, il quarto comma dell’art. 83 dispone che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.
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