di S. Marinello
Rischio Sanità n. 7 – dicembre 2002
Con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 anche a favore degli operatori sanitari che abbiano riportato per causa di servizio, danni permanenti alla loro integrità psicofisica a causa di un’infezione contratta per contatto con sangue e suoi derivati proveniente da soggetti affetti da epatiti. Con ordinanza del 5 novembre 2001, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
continua...
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