Continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico
Laddove la posizione di garanzia del medico di pronto soccorso possa ritenersi, in concreto, operante anche con riguardo alle scelte terapeutiche successive al ricovero in reparto, non è manifestamente illogico affermare che, in tal caso, occorra anche la prova che la continuità assistenziale assicurata dal personale infermieristico del reparto sia stata idonea a rendere edotto il sanitario in merito all’evoluzione del quadro clinico inizialmente riscontrato.
Cassazione penale sez. IV, 19/09/2016 n. 39838