Nessuna delle norme richiamate risulta violata, né di ordine costituzionale, né di ordine deontologico, posto che la verifica del consenso, in una operazione routinaria e ambulatoriale, per prassi avviene attraverso un colloquio orale, peraltro con un paziente già noto e curato, in epoca precedente.
La prova orale, è stata provata sia attraverso la produzione del sintetico modulo del consenso informato sia attraverso testimonianze qualificate come quella del medico in merito alla prassi di formazione del consenso stesso.
Può dunque ritenersi corretta la motivazione quando parla di fatti concludenti, atteso che il contesto probatorio attiene ad una prova diretta e completa desunta dall’espletamento dell’intervento chirurgico sulla base di un consenso orale informato.
Cassazione civile sez. III, 31/03/2015 n. 6439