Nel mancato assolvimento dell’obbligo di informazione gravante sul medico, deve ravvisarsi, per ciò stesso, un inadempimento, rimanendo del tutto irrilevante l’accertamento dell’eventuale assenza di errori nella esecuzione della prestazione professionale.
Tuttavia, l’inadempimento non è sempre fonte di un danno risarcibile, essendo onere di parte attrice allegare e provare l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi.
continua...
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