Tribunale Roma, sez. III civile, sentenza 16 marzo 2012, n. 5601
L’intervento chirurgico eseguito dal medico senza il consenso del paziente determina la responsabilità dello stesso per omesso adempimento dell’obbligo di informazione, atteso il disposto degli artt. 13 e 32 Cost. (inviolabilità della libertà personale e divieto di pratica di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente).
In tale ipotesi sussiste la responsabilità per violazione del diritto di autodeterminazione del paziente in ordine alla propria persona e ai trattamenti sanitari cui sottoporsi, garantito dalla norma costituzionale, ciò che rende di per sé la condotta illecita e la lesione dell’interesse protetto ingiusta, a prescindere dall’avere poi eseguito in modo corretto o scorretto il trattamento, costituendo il consenso informato legittimazione e fondamento delle cure sanitarie, senza il quale l’intervento del medico è da considerarsi illecito, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità.