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Consenso del paziente – Mancanza – Configurabilità dell’omicidio preterintenzionale – Condizioni

Marzo 18, 2014 12:32 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 23 settembre 2010, n. 34521

In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente a un intervento (dal quale consegua la morte di quest’ultimo) in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, a esempio provocando coscientemente un’inutile mutilazione, o agendo per scopi estranei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), non accettati dal paziente; al contrario, non ne risponde, nonostante l’esito infausto, il medico che sottoponga il paziente a un trattamento non consentito e in violazione delle regole dell’arte medica, quando nella sua condotta sia rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali casi la condotta non è diretta a ledere, e l’agente, se cagiona la morte del paziente, risponderà di omicidio colposo ove l’evento sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare.


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