Corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 23 settembre 2010, n. 34521
In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente a un intervento (dal quale consegua la morte di quest’ultimo) in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, a esempio provocando coscientemente un’inutile mutilazione, o agendo per scopi estranei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), non accettati dal paziente; al contrario, non ne risponde, nonostante l’esito infausto, il medico che sottoponga il paziente a un trattamento non consentito e in violazione delle regole dell’arte medica, quando nella sua condotta sia rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali casi la condotta non è diretta a ledere, e l’agente, se cagiona la morte del paziente, risponderà di omicidio colposo ove l’evento sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare.