Il sistema dell’assistenza sanitaria penitenziaria, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 354/1975, prevede che in ogni istituto penitenziario vi siano un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati e che si disponga, inoltre, dell’opera di almeno uno specialista in psichiatria; cure e accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari dell’istituto vengono eseguiti previo trasferimento del detenuto in ospedali o luoghi di cura esterni.
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