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Condanna per il medico che ha omesso una visita a domicilio per malato terminale

Cassazione penale sez. VI, 12/07/2017 n. 43123

Settembre 26, 2017 8:58 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Il D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 13, comma 3, (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48) prescrive che: “Durante il turno di guardia il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”.


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