Il D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, art. 13, comma 3, (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale, ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48) prescrive che: “Durante il turno di guardia il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, oppure – ove esista – dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto”.
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