Nella fattispecie in esame si verte in tema di danno cosiddetto indiretto, tema che si collega alla responsabilità assunta dalla pubblica Amministrazione verso terzi; in particolare, il Collegio è chiamato a valutare se nella condotta dell’odierna convenuta siano ravvisabili tutti gli elementi integranti la responsabilità amministrativa e, segnatamente, il danno erariale, il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra la condotta tenuta e i danni subiti dall’ente e l’elemento soggettivo della colpa grave.
In primo luogo, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, il dipendente viene convenuto non già per il danno arrecato a terzi, bensì per quello comunque cagionato alla pubblica amministrazione, e la sua obbligazione trova fondamento e disciplina nelle norme di cui allo specifico ordinamento contabile, che non si confondono con quelle di natura civilistica.
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