Nella responsabilità medica, il giudice, verificata l’omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva -desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche-, verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo a impedire l’evento dannoso.
Cassazione civile sez. III, 13/10/2017 n. 24073