di S. Marinello
Rischio Sanità n. 8– marzo 2003
In materia sanitaria, il giudizio di comparazione tra esigenze di accesso e tutela della riservatezza personale, ex art. 16 D. Lg.s n. 135/99, deve assumere, quali criteri di soluzione, la rilevanza giuridica e/o il rango del diritto posto a base dell.istanza di ostensione, rispetto al quale l’accesso documentale è soltanto strumentale, e la sua imprescindibile necessità per la difesa di quell’interesse. Detto interesse costituisce, altresì, il limite entro cui l.accesso può essere consentito, oltre che la condizione per la sua prevalenza sulla tutela della privacy. E ciò tanto più quando l’interesse fatto valere dall’accedente ha, esso stesso, substrato di carattere sanitario ed è diretto a proteggere la salute dell.istante; alla stregua del principio è stato ritenuto prevalente sulla riservatezza personale dell.erede controinteressato, il diritto di accesso alla cartella clinica avanzata dalla sorella della defunta a tutela e protezione della propria salute, in relazione all’eventuale carattere ereditario e, quindi, trasmissibile, della patologia da cui era affetta la medesima parente stretta deceduta.
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