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Carenza di informazione – Preclusione al paziente di assentire al trattamento con una volontà consapevole

Insufficienza della mera produzione del modulo del consenso firmato - Consenso attuale e parametrato all’intervento da eseguire

Marzo 18, 2014 12:39 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Tribunale Bologna, sez. III civile, sentenza 19 marzo 2013, n. 849

La responsabilità professionale del medico, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, onde ottenere il necessario consenso informato, riveste natura contrattuale.

Di talché, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, spetta al medico dimostrare di aver adempiuto a siffatta obbligazione. In tal senso, occorre precisare che il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, deve sempre e comunque essere rispettato dal sanitario, a eccezione delle ipotesi in cui non ricorrano casi di urgenza o si tratti di un intervento sanitario obbligatorio.

L’importanza del consenso è tale che esso non può essere escluso in virtù del fatto che l’intervento dall’inizio sino alla fine sia stato eseguito in modo corretto.

Ciò perché, a causa della carenza di informazione, il paziente non è posto nelle condizioni di assentire al trattamento con una volontà consapevole, consumandosi nei suoi confronti comunque una lesione di quella dignità che caratterizza l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica.

Tenuto conto di quanto detto, la prova di aver ottenuto il consenso informato non può ritenersi raggiunta mediante la mera produzione del modulo del citato consenso firmato, proprio perché, vista la delicatezza della materia, il consenso deve essere attuale e parametrato allo specifico e concreto intervento da eseguire.


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