Tribunale Catania, ordinanza 23 ottobre 2010
La nomina dell’amministrazione di sostegno, in funzione della prestazione del consenso a un intervento indispensabile nel campo della salute, è ammissibile solo quando il malato non appaia in grado di dare un valido consenso informato, ovvero se, pur rendendolo (positivo o negativo che sia), appaia al medico incapace di intendere e volere, ancorché per una situazione transeunte; nel caso di specie, il giudice tutelare ha rigettato la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno, avanzata dal Pm, nei confronti di una testimone di Geova, la quale aveva rifiutato una trasfusione di sangue, mediante ammiccamento oculare e movimenti labiali.