Qualora il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) abbia corso con l’espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia posto direttamente a carico dell’utente e non del Servizio Sanitario Nazionale e anzi con l’espressa esclusione dell’operatività delle procedure del S.S.N., come nel caso di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all’utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonché di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervento fra l’utente e la struttura del S.S.N., salvo per una parte minore che rappresenti il costo aziendale normalmente a carico del S.S.N., trova applicazione alla controversia di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione della prestazione, introdotta dall’utente contro la struttura, l’art. 33, comma 2, lett. m), del d.lg. n. 205 del 2006 (che prevede la competenza per territorio del foro del consumatore), in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella specie un’Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell’utente come professionista.
Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014 n. 27391
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