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Attività sanitaria, consenso, scriminanti e reati connessi

Marzo 14, 2014 4:12 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

di S. Marinello
Rischio Sanità n. 33 – Giugno 2009

Le sezioni unite della Corte di Cassazione fanno chiarezza

Ove il medico sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall’intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale; questo importante principio è stato definito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione il 21 gennaio 2009 con la sentenza n. 2437.


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