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Affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto a un’altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 12 marzo 2015 n. 4936

Marzo 19, 2015 2:41 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Affinché un contratto di assicurazione possa operare in eccesso rispetto a un’altra polizza, è necessario che i due contratti coprano il medesimo rischio.

Un’assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest’ultimo; un’assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.

Un paziente si sottopose a un esame coronarografico in una clinica privata; l’esame provocò complicanze tali (un ematoma retroperitoneale) da esigere una emotrasfusione e un intervento chirurgico.
Sul presupposto che le suddette complicanze fossero ascrivibili a colpa dei sanitari, il paziente fece causa alla clinica, che si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il medico che aveva eseguito l’esame, e il proprio assicuratore della responsabilità civile.
Il Tribunale accolse la domanda principale e quella di garanzia proposta dalla clinica nei confronti del proprio assicuratore.
La sentenza venne appellata in via principale dalla Compagnia, la quale allegò che il contratto stipulato, escludeva la copertura della responsabilità della clinica scaturente dal fatto illecito dei medici da essa non dipendenti, sino al limite di 1,5 miliardi di lire, e che pertanto – essendo il danno patito inferiore a tale limite – non fosse dovuto alcun indennizzo alla società assicurata.
La Corte d’appello accolse il gravame su questo punto; la sentenza d’appello è stata, infine, impugnata per Cassazione.


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