Il medico che sottoponga un paziente a un trattamento terapeutico in relazione al quale non sia stato prestato il consenso informato non può essere accusato di lesioni personali né di violenza privata, nel caso in cui il trattamento sia stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis e si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente.
Cassazione penale sez. IV, 18/04/2018 n. 31628