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Al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria

Cassazione penale sez. IV, sentenza del 19/02/2019 n. 32477

Settembre 12, 2019 1:00 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

L’indicazione dei compiti del direttore sanitario risale alla L. 12 febbraio 1968, n. 128, art. 53 che prevede l’obbligatoria nomina di tale figura professionale in ogni casa di cura privata, prevedendo un rapporto diretto del medesimo col medico provinciale (ora A.S.L.); il primo risponde personalmente (…) dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.

Il direttore sanitario, quindi, costituisce un diretto referente, nell’ambito delle strutture sanitarie private, degli organi pubblici titolari dei poteri di controllo ed intervento sull’attività delle strutture stesse.

Egli, pertanto, assume la responsabilità della gestione della casa di cura sotto il profilo sanitario e, per quanto attiene all’organizzazione, dei diversi servizi tecnici della casa di cura stessa.

I compiti del direttore sanitario si sono successivamente estesi all’espletamento di compiti di controllo, vigilanza e sorveglianza previsti da ulteriori fonti legislative.

Il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 5 disciplina le attribuzioni del direttore sanitario, tra le quali vanno evidenziate:

  • la previsione degli schemi di norme interne per la organizzazione dei servizi tecnico-sanitari
  • le decisioni sull’impiego, sulla destinazione, sui turni e sui congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell’ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall’amministrazione
  • la vigilanza sul personale da lui dipendente
  • la vigilanza sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell’ospedale e per il mantenimento dell’infermo.

continua...

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