Corte di cassazione, sez. III civile
Sentenza 19 maggio 2011 n. 11005
La responsabilità professionale del medico per violazione dell’obbligo di informativa – ove pure egli si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale.
Ne consegue che, a fronte dell’allegazione da parte del paziente dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico a essere gravato dell’onere della prova di aver adempiuto alla predetta obbligazione.