Tribunale San Remo, penale, sentenza 26 aprile 2012 n. 42
L’obbligo d’acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest’ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire un’anamnesi e quindi la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo.