Per l’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non rileva il metodo scientifico adoperato ma la natura dell’attività svolta
Per la sussistenza del reato di abusivo esercizio della professione medica deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di atti riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa avere rilievo, per escluderne la configurabilità, la circostanza che l’agente non si presenti come “medico”, ma come esercente un’attività alternativa a quella della medicina tradizionale.
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