Le tabelle milanesi sono da considerare come parametro
ai fini della valutazione equitativa del danno biologico
Se però il giudice del merito applica altre tabelle, l’eventuale differenza nella liquidazione del danno può essere richiesta in sede di legittimità con l’invocazione della violazione di legge solo se la stessa questione è stata posta già nel giudizio di merito e se le dette tabelle milanesi sono state allegate nel detto giudizio di merito.
Cassazione civile sez. III, 21/04/2016 n. 8045
Le tabelle milanesi sono da considerare come parametro ai fini della valutazione equitativa del danno biologico
Cassazione civile sez. III, 21/04/2016 n. 8045