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La colpa contestata al ricorrente attiene al periodo post operatorio e si atteggia in due condotte omissive

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 29 marzo 2016 n. 12679

Maggio 17, 2016 9:35 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

La colpa contestata al ricorrente attiene al periodo post operatorio e si atteggia in due condotte omissive: il non aver posizionato un secondo drenaggio e il non aver rilevato tempestivamente l’insorgenza di una peritonite generalizzata, conseguita alla situazione infettivo – infiammatoria locale, dovuta alla prima omissione

Questi gli aspetti analizzati dai giudici di merito: se, data la situazione clinica della paziente, il professionista si fosse trovato ad affrontare particolari difficoltà tecniche sia diagnostiche che terapeutiche; se il suo ruolo di aiuto primario di turno in reparto gli consentisse di intervenire; e ancora se le condotte omesse, una volta attuate, avrebbero portato a un effetto salvifico.
Su tutti questi punti la sentenza impugnata fornisce ampie risposte, corrette e congruamente motivate.

 


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